Statuto 1996

 
STATUTO
(Approvato dai Soci nell'Assemblea del 13-10-1996)

Art.1 – L’A.V.O. Lecco

L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Lecco, con ininterrotta attività dal 1979, regolarmente costituita, a norma delle disposizioni del Codice Civile, con atto a rogito del notaio Manetto Fabroni di Lecco n.8921/2972 di repertorio del 17-3-1980, registrato a Lecco il 24-3-1980 al n.684, conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Volontariato" e agisce in conformità e nei limiti della legge n.266/1991 e delle leggi statali e regionali in materia.
L'Associazione "A.V.O." ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede
in Lecco ed è associata alla Federavo con sede in Milano.

Art.2 – Finalità – Disposizioni generali

L'A.V.O.:
a)    in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere, a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
b)    fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
c)    esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà
sociale, civile e culturale;
d)    opera nelle strutture ospedaliere e nelle strutture socio-assistenziali alternative con un servizio
organizzato, qualificato e gratuito, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati, nell'ambito delle strutture stesse, offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. È una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
e)    collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

Art.3 – Associati

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni,
che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto e che intendono svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.
Ad ogni aspirante socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo
metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell’Associazione.
L'ammissione all'Associazione è deliberato dal Consiglio Esecutivo su domanda dell'aspirante
Socio e decorre dalla data della delibera. I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione. I Soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata e organizzata. I Soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Art.4 – Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
•    quote associative e contributi degli aderenti;
•    contributi di privati;
•    contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
•    contributi di organismi internazionali;
•    donazioni e lasciti testamentari;
•    rimborsi derivanti da convenzioni;
•    entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
•    rendite di beni mobili immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.
Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

Art.5 – Contabilità

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente
entro il 31 dicembre e il 31 gennaio e approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.

Art.6 – Gli organi dell’Associazione
 
Sono Organi dell'Associazione:
•    Assemblea dei Soci;
•    Consiglio Esecutivo;
•    Presidente;
•    Collegio dei Revisori dei conti;
•    Collegio dei Probiviri.

Art.7 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il
Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e
l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
•    eleggere i membri del Consiglio Esecutivo;
•    eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
•    eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
•    approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo;
•    approvare il Bilancio preventivo;
•    approvare il Bilancio consuntivo;
•    approvare le richieste di modifica statutaria di cui all'art. 19 e di scioglimento di cui all'art. 18;
•    stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.8 – Consiglio Esecutivo

È composto da 7 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione e due vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

•    fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
•    sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
•    determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
•    nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore anche all'infuori dei suoi componenti;
•    accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
•    in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.
Il Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, di massima almeno una volta al
mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.9 – Il Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo
seno a maggioranza di voti.
Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto
disposto nei precedenti artt. 7 e 8.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.10 – Collegio dei Revisori

È composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti
dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.
Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seg. del C.C..

Art.11 – Collegio dei Probiviri

È composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.
È investito, su proposta del Consiglio esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 16. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile.

Art.12 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
•    provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
•    provvede al disbrigo della corrispondenza;
•    provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio esecutivo;
•    coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.
Il Tesoriere, sotto la supervisione del Segretario:
•    predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
•    cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
•    provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art.13 – Norme riguardanti gli incarichi sociali

Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuiti. Pure gratuite sono
le prestazioni fornite dai volontari.
Qualora venga a mancare un componente del Consiglio esecutivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni o altra causa, sarà sostituito, per cooptazione tra i soci, dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art.14 – Copertura assicurativa

L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.
Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità
legate o conseguenti alla sua attività di Volontario.

Art.15 – Quota sociale

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è repetibile in caso di recesso o
di perdita della qualità di aderente.
I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16 – Perdita della qualità di socio

Perdono la qualità di Socio:
•    coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
•    i dimissionari;
•    coloro che, senza giustificato motivo, non esplicano, per almeno un triennio, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
•    coloro che, in base a decisione del Consiglio esecutivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.
In attesa della decisione, il Consiglio esecutivo ha facoltà di sospendere il Socio da qualsiasi attività
associativa.

Art.17 – Pubblicazioni e periodici

L'A.V.O., compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può pubblicare un periodico, sotto l'osservanza delle norme di legge sulla stampa, per fornire notizie sull'attività dell'Associazione anche ai fini di propagandare la stessa.

Art.18 – Scioglimento e messa in liquidazione

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto,
secondo norme, modalità e tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di
garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art.19 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli Organi
sociali o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni e i provvedimenti di cui al precedente art. 18 sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Art.20 – Abrogazione precedenti norme statutarie

Con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del presente Statuto, debbono intendersi
annullate tutte le norme statutarie precedenti.

Art.21 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge.

Lecco, 2 agosto 1994