Statuto


 
STATUTO A.V.O.  LECCO
( Approvato dai Soci nell’Assemblea del 30-03-2015 )

Art. 1 -  A.V.O.Lecco 

AssociazioneVolontari Ospedalieri Onlus Lecco, con ininterrotta attività dal 1979,regolarmente costituita, a norma delle disposizioni del Codice Civile,con atto a rogito del notaio Manetto Fabroni di Lecco n. 8921/2972 direpertorio del 17-03-1980, registrato a Lecco il 24.03.1980 al n. 684,conferma la sua forma giuridica di “Associazione di Volontariato” eagisce in conformità e nei limiti della legge n. 266/1991 e delle leggistatali e regionali in materia. L’Associazione A.V.O . Lecco ha durataillimitata, ha la propria sede in Lecco ed è associata ad A.V.O.Regione Lombardia e alla Federavo con sede in Milano.


Art. 2 - Finalità – Disposizioni generali

 A.V.O. Lecco:
a)intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza deipropri messi fisici/psichici un servizio qualificato, volontario egratuito;

b) fonda la sua attività istituzionale e associativasui principi di fedeltà ai valori umani e cristiani, con l’obiettivo diuna migliore umanizzazione delle strutture ospedaliere e di ricovero.E’ laica e apartitica e non ammette discriminazioni di sesso, razza,nazionalità e religione;

c) esclude qualsiasi scopo di lucroanche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietàsociale, civile e culturale;

d) opera particolarmente nellestrutture ospedaliere e socio-assistenziali con un servizioorganizzato, qualificato e gratuito, per assicurare una presenzaamichevole accanto agli ammalati, offrendo loro calore umano, sostegnodialogo ed aiuto per lottare contro la sofferenza; fornisce inoltre glialtri servizi concordati con le direzioni degli enti, con l’esclusionetuttavia di qualunque mansione tecnico professionale di competenzaesclusiva del personale medico e paramedico.
E’ una presenza cheintegra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti e leresponsabilità delle istituzioni, delle strutture, degli enti e delleorganizzazioni nei quali svolge la propria attività;

e) per ilmiglior conseguimento dei fini associativi potrà collaborare con tuttele istituzioni, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previstedalla normativa vigente;

f) si impegna anche in progetti mirati a migliorare il servizio afavore dell’ammalato.

Siconferma pertanto che l’Associazione persegue esclusivamente finalitàdi solidarietà sociale nei settori e con gli scopi sopra specificati,escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate.
 

Art.3 – Associati

A.V.O.Lecco è aperta a tutte le persone maggiorenni che siano fisicamente epsicologicamente idonee, che ne condividano gli scopi e ne accettino loStatuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organiassociativi e che intendano svolgere un servizio di volontariatoqualificato, organizzato e gratuito a favore degli ammalati e deiricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.
Ad ogniaspirante socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguataformazione, che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi,le finalità, i compiti e gli obiettivi della Associazione.
Tutticoloro che intendono svolgere il servizio di volontariato devonorivestire la qualità di Socio, che verrà conseguita al termine delperiodo di tirocinio.

I soci possono appartenere a due categorie: Soci ordinari e Soci onorari.

-I Soci Ordinari sono coloro che svolgono il servizio di volontariato;hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente oper delega, di svolgere l’attività preventivamente concordata eorganizzata, nonché di recedere dall’Associazione. Hanno l’obbligo dirispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni  assunte  dagli  organi dell’Associazione, di pagare le quote associative e di prestarel’attività nell’ambito degli accordi convenuti.

-I Soci Onorari sono coloro che non possono più svolgere il servizio perlimiti di età o altro impedimento ma che comunque desiderano restarelegati all’Associazione. I Soci Onorari possono prendere parte attivaalla vita dell’Associazione con incarichi gratuiti in commissione distudio e gruppi di lavoro o nello svolgimento di altri compiti che ilConsiglio Esecutivo riterrà di conferire loro.

I Soci, a qualsiasicategoria appartengano hanno tutti pari diritti e doveri; inparticolare hanno diritto di intervenire a tutte le Assemblee.
IlConsiglio Esecutivo può nominare “ Amici di A.V.O. Lecco” persone oenti che , pur non  rivestendo la qualifica di Soci e nonprestando attività di volontariato, sono particolarmente viciniall’Associazione, ne condividono le finalità e ne sostengono l’azionecon contributi volontari e/o con collaborazioni anche professionaligratuite.


Art. 4 – Finanziamento ePatrimonio
Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà o che diverranno diproprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dibilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi da privati;

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;

d) contributi di organismi nazionali e internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da raccolte fondi;

g) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivodell’Associazione;

h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti ad A.V.O. Lecco aqualunque      titolo.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dalConsiglio Esecutivo.
Leoperazione presso l’Istituto di Credito (ed in particolare leoperazioni sui conti correnti e sui depositi amministrati) sarannoeffettuate dalle persone designate dal Consiglio Esecutivo alle qualiil/la Presidente conferirà apposita delega.


Art. 5 – Eserciziofinanziario e bilanci

L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembredi ogni anno.
L’Associazionecurerà la tenuta del bilancio consuntivo annuale nonché la tenuta di unregistro per l’inventario dei beni ( mobili e immobili ) di cui ètitolare da aggiornarsi alla fine di ogni esercizio finanziario.
Il bilancio consuntivo va deliberato dal Consiglio Esecutivo eapprovato dall’Assemblea ordinaria.
L’Associazioneè obbligata ad impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per larealizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essedirettamente connesse; pertanto è fatto assoluto divieto didistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchéfondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a menoche la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge osiano effettuate a favore di altre Onlus che operino con le medesimefinalità.


Art. 6 – Gli organidell’Associazione
 
Sono organi dell’Associazione:
-   l’Assemblea dei Soci;
-    il Consiglio Esecutivo;
-    il Presidente e i Vice Presidenti delConsiglio Esecutivo;
-    il Collegio dei Revisori dei Conti;
-    il Collegio dei Probiviri.
 

Art.7 – Assemblea

L’Assembleaè costituita da tutti i Soci della Associazione in regola con ilpagamento della quota associativa. Essa è convocata e presieduta dalPresidente del Consiglio Esecutivo in via ordinaria una volta all’annoe in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Esecutivo loritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiestamotivata di almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente delConsiglio Esecutivo deve provvedere alla convocazione entro 15 giornidal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro30 giorni dalla convocazione.
I soci sono convocati in Assemblea dalPresidente o da un Vicepresidente mediante affissione, presso la sededell’Associazione, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine delgiorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, che potrà esseretenuta anche fuori dalla sede associativa, affissione da effettuarsialmeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assembleadeve essere inoltre convocata, oltre che con la modalità sopraprevista, anche mediante comunicazione del predetto avviso diconvocazione inviata agli aventi diritto con mezzi che garantiscano latempestiva informazione agli interessati.
Nell’avviso diconvocazione può essere prevista una data ulteriore di secondaconvocazione ( da tenersi almeno 24 ore dopo la prima ) , per il casoin cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’Assembleanon  risulti legalmente costituita.
In prima convocazionel’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza in proprio o perdelega di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione èregolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti inproprio o per delega.
Il socio può conferire delega ad altro socioanche se investito di cariche sociali, ma ciascun socio non può essereportatore di più di tre deleghe; tuttavia le deleghe non potrannoessere conferite a membri del Consiglio Esecutivo nel caso in cui sitratti dell’approvazione del bilancio e della responsabilità deiConsiglieri.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene ilcaso, due scrutatori.
Spettaal Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ein genere il diritto di intervento all’Assemblea stessa.
Delleriunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dalPresidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplicedei Soci presenti in proprio o per delega.
Si fa salvo quanto previsto dai successivi articolo 18 e 19.
Spettano all’Assemblea i seguenti compiti:
-   eleggere i componenti del Consiglio Esecutivo;
-    eleggere i componenti del Collegio deiProbiviri;
-    eleggere i componenti del Collegio deiRevisori dei Conti;
-    approvare il programma di attivitàproposto dal Consiglio Esecutivo;
-    approvare il Bilancio consuntivo;
-    approvare le modifiche statutarie;
-    deliberare lo scioglimentodell’Associazione e la nomina del o dei liquidatori;
-   stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a caricodegli aderenti, su proposta del Consiglio Esecutivo;
-    approvare i regolamenti internipredisposti dal Consiglio Esecutivo;
-    deliberare su quant’altro ad essademandato dalla Legge o dallo Statuto.


Art.8 – ConsiglioEsecutivo

IlConsiglio Esecutivo è composto da 7 a 11 membri, a seconda delladeliberazione assembleare che procede alla sua nomina, ed elegge nelsuo seno il Presidente, che ha la rappresentanza dell’Associazione. IlPresidente nomina due Vicepresidenti, che ne fanno le veci in caso diassenza o di impedimento del Presidente stesso.

Al Consiglio Esecutivo sono attribuiti i seguenti compiti:
-   fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione anche mediantela predisposizione di appositi regolamenti interni;
-    predisporre e sottoporreall’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
-   determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzocontenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, attuando ecoordinando l’attività, distribuendo i compiti, procurando glistrumenti e autorizzando le spese occorrenti;
-   nominare il Segretario, il Tesoriere e gli altri responsabili ecoordinatori di settore anche al di fuori dei suoi componenti;
-    accogliere o rigettare le domande diammissione degli aspiranti Soci;
-    provvedere a tutti gli atti diamministrazione sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione;
-    svolgere quant’altro ad esso demandatodalla Legge o dallo Statuto.

IlConsiglio Esecutivo si riunisce presso la sede legale o anche altrove,su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando nefaccia richiesta un terzo dei suoi componenti. In questa secondaipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimentodella richiesta.
La convocazione avviene mediante avviso spedito aciascun membro del Consiglio con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarela prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni primadell’adunanza e deve contemplare la data, il luogo e l’ora dellariunione nonché l’o.d.g.
Per la validità delle deliberazioni occorrela presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di paritàprevale il voto di chi presiede.
Le riunioni del Consiglio sonopresiedute dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vice Presidenti.Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, ilrelativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dalSegretario.


Art.9 – Il Presidente

IlPresidente del Consiglio Esecutivo rappresenta legalmentel’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è eletto dallostesso Consiglio tra i suoi membri a maggioranza di voti di tutti isuoi componenti.
Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea edel Consiglio; decade dalla carica in particolare qualora non ottemperia quanto disposto dai precedenti art. 7 e art. 8. In caso di necessitàe di urgenza assume i provvedimenti di competenza del ConsiglioEsecutivo sottoponendoli alla sua ratifica nella prima riunionesuccessiva.


Art. 10 – Collegio deiRevisori dei Conti

IlCollegio dei Revisori dei Conti è composto datre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo deicontidell’Associazione e riferisce annualmente all’Assemblea. Esercita ipoteri e lefunzioni previste dagli artt.2403 e segg. del C.C. 


Art.11 – Collegio deiProbiviri

IlCollegio dei Probiviri è composto da tremembri ed elegge fra essi il Presidente; è investito, su istanza delConsiglioEsecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in viadefinitivasull’esclusione per gravi motivi del Socio, quali che siano le funzionidallostesso ricoperte, ai sensi del successivo art.16. Esso giudica ex bonoet aequosenza formalità di procedura; le decisioni del Collegio dei Probivirisonoinappellabili, salvo le norme inderogabili di legge.


Art.12 – Segretario eTesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
-   provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro deiSoci;
-    provvede al disbrigo dellacorrispondenza;
-   provvede alla redazione e alla conservazione dei VerbalidelleRiunioni dell’Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
-    coordina l’attività delle altre personeaddette alla segreteria.
 
Il Tesoriere:
-   predispone lo schema del Bilancio Consuntivo;
-    cura la tenuta dei registri e dellacontabilità nonché la conservazione della documentazione relativa;
-    provvede alla riscossione delle entratee al pagamento delle spese.
 

Art.13 – Normeriguardanti le cariche e gli incarichi associativi
Tuttele cariche e gli incarichi associativisono gratuiti, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovati;fattotuttavia presente che:
-    ilPresidente e i Vice Presidenti sono rieleggibili limitatamente ad unulteriore mandato;
-    i Consiglieri sono rieleggibili per dueulteriori mandati.
Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai Volontari.
Qualoravenga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio deiRevisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni o altracausa, sarà sostituito per cooptazione tra i Soci dall’OrganoCollegiale a cui appartiene e il nuovo membro scadrà con gli altricomponenti il medesimo organo. La cooptazione si attua mediantechiamata diretta, nell’ordine delle  persone che, nell’ultimaAssemblea elettorale, hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo glieletti oppure mediante proposta di un nuovo nominativo all’Assembleadei Soci immediatamente successiva.
La cooptazione non è ammessaquando i componenti rimasti in carica siano meno della metà del numeroprevisto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio deiRevisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri.
Tutte le carichee gli incarichi associativi possono essere revocati per ragioni diopportunità associativa, anche prima della scadenza, con deliberazionemotivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina o alconferimento dell’incarico.


Art.14 – Coperturaassicurativa

L’Associazionecurerà per i propri Soci che prestano attività di volontariato lacopertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente. AlSocio Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dellaassociazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla suaattività di volontariato. 


Art.15 – Quota associativa

Laquota associativa è fissata dall’Assemblea,su proposta del Consiglio Esecutivo; essa è annuale, non restituibilein casodi recesso o di perdita della qualità di Socio. I Soci non in regolacon ilpagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunionidell’Assemblea ne prendere parte alle attività dell’ Associazione. Essinonhanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.


Art.16 – Perdita dellaqualifica di Socio e volontario AVO

Perdono la qualifica di Socio e volontario AVO:
-   coloro che non  versano la quota associativa peralmeno un anno;
-    i dimissionari;
-    coloro che senza giustificato motivonon esplicano, per un anno, alcuna attività per l’Associazione;
-   coloro che, in base a decisione del Consiglio Esecutivo, perviolazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni e delledeliberazioni degli organi associativi o per altri gravi motivi,risultano nuocere al prestigio o recare pregiudizievoli intralci allaregolare attività dell’Associazione.
Contro il provvedimentodi esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il qualedecide in via definitiva. In attesa della decisione, il ConsiglioEsecutivo ha facoltà di sospendere il Socio da qualsiasi attivitàassociativa.


Art.17 – Pubblicazioni eperiodici

A.V.O.Lecco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può pubblicareun periodico, sotto l’osservanza delle norme di legge sulla stampa, perfornire notizie sull’attività dell’ Associazione anche ai fini dipropagandare la stessa. 


Art.18 – Scioglimento emessa in liquidazione

Loscioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, con lanomina di uno o più liquidatori, possono essere richiesti dal ConsiglioEsecutivo o da almeno un decimo dei Soci.
L’Assemblea che deliberalo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirài criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. Iliquidatori sceglieranno una Onlus con finalità analoghe e chegarantisca continuità con gli scopi di A.V.O. o il fine di pubblicautilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazioneimposta dalla legge.
Le deliberazioni, di cui al presente articolo,devono essere approvate dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevoledella maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.


Art.19 – Rapporti conFederavo

OgniA.V.O. è tenuta, pur nel rispetto della sua autonomia, a uniformarsialle norme statutarie e ai regolamenti di Federavo, con particolareriferimento allo spirito etico e organizzativo, nonché alle istruzionidalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativae omogenea l’attività di tutte le A.V.O. associate esistenti in Italia.
A.V.O.Lecco garantisce una presenza a convegni e riunioni che Federavoriterrà di indire in sede nazionale e regionale. In sede di convegni eriunioni, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o a unsuo delegato che esprimerà il pensiero dell’Associazione. In occasionedella convocazione annuale dell’Assemblea Federavo, il Presidente o unsuo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono poste a caricodell’Associazione.


Art.20 –Rapporti con il Delegato regionale

IlDelegato-Presidente regionale è il referente Federavo a livelloterritoriale; egli assicura il collegamento tra Federavo e A.V.O.locali e in particolare:
•   promuove i possibili sviluppi di A.V.O. nella regione;
•    coordina la realizzazione di progetti alivello regionale;
•   verifica la coerenza delle attività delle A.V.O. ai principistatutari e ai requisiti di stile e qualità che devono semprecaratterizzare il servizio di volontariato A.V.O.;
•   verifica la rispondenza dello Statuto, del Regolamento edellaconvenzione delle A.V.O. ai modelli approvati da Federavo e nelrispetto della legge vigente;
•    assicura una suapresenza in apertura o in chiusura dei corsi di formazione e in altreoccasioni celebrative di particolare importanza;
•    certifica i requisiti per l’ammissionein Federavo;
•    coordina l’organizzazione del Convegnoregionale;
•    promuove iniziative di formazione perResponsabili a livello regionale;
•    si impegna a rendere operative le lineeguida deliberate da Federavo;
•    si avvale di collaboratori la cuinomina dovrà essere ratificata da Federavo;
•   predispone una relazione scritta da presentare in ConsiglioFederavo con la sintesi delle attività e dei fatti più rilevanti.

Ciòpremesso, i rapporti delle A.V.O. locali con il Presidente Regionale,improntati alla massima collaborazione e nel rispetto dei compiti a luiaffidati da Federavo, riguardano in particolare:
•   la presenza del Delegato-Presidente regionale per i contattie le relazioni con le autorità regionali;
•   interventi circa i problemi di adeguamento di Statuto,Regolamento e Convenzioni con ospedali e strutture socio-sanitariepresso le quali l’Associazione svolge attività di volontariato;
•   la messa a disposizione del Delegato-Presidente regionale deidati e delle informazioni necessarie per tenere sistematicamenteaggiornata la situazione del volontariato a livello regionale;
•   l’impegno a collaborare con il Delegato-Presidente regionalenella organizzazione di convegni, iniziative di formazione, giornate distudio a livello regionale, garantendo una adeguata partecipazione;
•   l’esame da parte del Delegato-Presidente regionale deiprogettidi sperimentazione. E’ richiesto il suo intervento per tutti i contattie la successiva costituzione di nuovi gruppi promotori. Per l’aperturadi corsi base e per le manifestazioni particolarmente significativeorganizzate da ogni Associazione verrà data informazione alDelegato-Presidente regionale con invito a presenziare.
 

Art.21 - Modifiche delloStatuto

Leproposte di modifiche allo Statuto possono essere presentateall’Assemblea dei Soci dal Consiglio Esecutivo o da almeno un decimodei Soci. Le relative deliberazioni devono essere approvatedall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranzaassoluta dei Soci aventi diritto al voto. 


Art.22 – Abrogazionedelle precedenti norme statutarie

Conl’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del presente Statutodebbono intendersi abrogate tutte le norme statutarieprecedenti. 


Art.23 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le normedi Legge in materia. 

Lecco, 30 marzo 2015